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Approvata la delega sulla
riforma della scuola
Ordini del Giorno accolti dal Governo
(Camera, 18 febbraio 2003)
Il Governo accetta i seguenti ordini del giorno:
Numero 1
La Camera,
premesso che:
in Italia, anche alla luce dei recenti mutamenti avvenuti a seguito della
modifica del titolo V della Costituzione, si avverte in maniera sempre più
urgente l'esigenza di predisporre in tempi rapidi una riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione in grado di renderlo maggiormente
competitivo;
il disegno di legge di delega del Governo, A.C. 3387, trasmesso dal Senato
e attualmente in discussione in Aula, si pone in questa direzione,
prevedendo non solo le innovazioni necessarie anche a livello europeo ma
garantendo al tempo stesso il mantenimento di tutte quelle caratteristiche
positive che caratterizzano la scuola italiana;
in questo senso, a dimostrazione del fatto che qualsiasi riforma che
guardi all'Europa non può in alcun modo cancellare i tratti indelebili
dell'identità, della storia, della cultura e delle tradizioni di una
nazione, occorre sottolineare come, rispetto alla legge n. 30 del 2000,
siano stati aggiunti nell'articolato alcuni passaggi fondamentali (in
particolare il richiamo all'identità nazionale ed alla cittadinanza
europea);
quanto ai contenuti, ferma restando la convinzione della maggioranza in
merito alla bontà del provvedimento in esame, si richiama tuttavia la
necessità di affrontare in sede di completamento della riforma talune
problematiche alquanto delicate e complesse;
una prima questione riguarda gli insegnanti, per i quali - allo scopo di
incentivare la professionalità - si richiede la fissazione di criteri
diretti a stabilire una progressione di carriera onde consentire loro un
minimo di apertura della stessa che abbia risvolti anche sul piano
contributivo e preveda l'acquisizione di titoli utilizzabili per i futuri
concorsi per il ruolo dirigente;
in secondo luogo, sempre per quanto riguarda il reclutamento del personale
docente, occorre stabilire una graduatoria ad esaurimento in modo da
salvaguardare i cosiddetti precari, i quali - pur avendo superato un
concorso - non hanno ancora raggiunto la sospirata stabilizzazione;
un chiarimento interpretativo per l'utenza si rende, inoltre, necessario
in ordine ai meccanismi - già previsti dalla legge di riforma - che
consentono il passaggio dal sistema dei licei a quello dell'istruzione e
formazione professionale e viceversa (il che dovrà avvenire secondo il
metodo dei crediti certificati e «mediante apposite iniziative didattiche»);
in un'ultima analisi, nel varare una così importante riforma non si può
non tener conto della situazione drammatica in cui versa l'edilizia
scolastica nel nostro Paese;
in tal senso, è molto urgente prevedere un piano complessivo di
adeguamento delle strutture di edilizia scolastica alle più recenti
normative antisismiche,
impegna il Governo
ad affrontare, nell'ambito della emanazione dei decreti legislativi per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, le
importanti problematiche esposte in premessa, le quali, qualora non
ricevessero una adeguata soluzione, renderebbero assai difficile e
complicata la transizione al nuovo sistema.
9/3387/1. Fatuzzo, Buontempo, Butti, Delmastro Delle Vedove, Maggi, Angela
Napoli, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
Numero 2
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede
la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti da parte dei docenti e l'affidamento agli
stessi docenti della valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo;
nella medesima lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 non è esplicitata
la facoltà dei docenti di decidere, annualmente, l'eventuale non
ammissione degli studenti all'anno successivo,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del
disegno di legge in esame, la possibilità per i docenti di ciascun
consiglio di classe di deliberare, anche all'interno del biennio
valutativo, nei casi di grave e diffusa insufficienza, la non ammissione
all'anno successivo del biennio di riferimento.
9/3387/2. Sterpa.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede
la valutazione, periodica ed annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti da parte dei docenti;
nella stessa lettera a) è previsto l'affidamento agli stessi docenti
della valutazione dei periodi didattici (bienni) ai fini del passaggio al
periodo successivo;
dal contenuto della citata lettera a) sembrerebbe soppressa la possibilità,
per i docenti, di decidere, in base alla situazione del singolo alunno,
della promozione o meno anno per anno,
impegna il Governo
a prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del
disegno di legge in esame, la facoltà per i docenti del singolo consiglio
di classe, anche in vigenza del biennio valutativo, sulla base dei
risultati acquisiti e delle valutazioni, di decidere sull'ammissione
dell'alunno all'anno successivo o fargli ripetere anche il primo anno.
9/3387/3. Maggi, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Rositani,
Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
Numero 3
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale,
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera b),
riguardante la formazione iniziale dei docenti,
impegna il Governo
nella stesura dei decreti che disciplinano la materia a prevedere,
relativamente alla formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria
di primo e secondo grado, crediti aggiuntivi, oltre ai 120 della laurea
specialistica, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali
specifiche, da conseguire e certificare nell'ambito della struttura di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera e).
9/3387/4.(Testo modificato nel corso della seduta) Anna Maria Leone.
Numero 4
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera g);
tenuto conto delle opportunità di costruire un autentico sistema binario
basato sulla pari dignità culturale e organizzativa dei due percorsi,
paralleli, graduati ed interattivi,
impegna il Governo
a comprendere nel sistema dell'istruzione e della
formazione professionale la maggior parte degli istituti tecnici, gli
istituti professionali ed i centri di formazione professionale regionale,
articolandoli in diversi indirizzi per corrispondere alle molteplici
esigenze della società e del mondo del lavoro, finalizzandoli
prevalentemente all'operatività affinché venga trasmessa
l'acquisizione di capacità, di abilità, di conoscenze e di competenze
culturali e professionali, dotandoli di un forte legame con la realtà
produttiva, economica e lavorativa, di una struttura flessibile che
interagisca con il sistema di istruzione e formazione liceale, di
differenti livelli di qualificazione e di certificazioni adeguate aventi
validità nazionale.
9/3387/5. Ranieli.
Numero 5
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 5, comma 3,
impegna il Governo
a consentire, ai docenti che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, siano in possesso del diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o
del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di
Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie
artistiche o di Conservatorio di musica Istituto musicale pareggiato, e
del diploma di maturità quinquennale afferente alle classi di concorso
area tecnico-professionale, del diploma di maturità magistrale, del
diploma di scuola magistrale, scuole di specializzazione per
l'insegnamento nelle scuole secondarie, l'ammissione con il riconoscimento
dei crediti maturati, anche in soprannumero alle Scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario o ai corsi di laurea in
scienza della formazione primaria per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento. A questi corsi non possono accedere coloro che sono già
in possesso di una abilitazione.
9/3387/6.(Testo modificato nel corso della seduta).Giuseppe Drago.
Numero 6
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f),
impegna il Governo
a graduare il più possibile, nel tempo, l'applicazione della norma
riguardante le iscrizioni al primo anno della scuola dell'infanzia e della
scuola primaria al fine di apprestare le condizioni necessarie di
carattere organizzativo ed economico per un regolare svolgimento
dell'attività scolastica.
9/3387/7. (Testo modificato nel corso della seduta). Volontè.
La Camera,
esaminato il testo della delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale;
considerato, in particolare, l'articolo 5, riguardante la formazione degli
insegnati;
affermata l'esigenza di adottare criteri di equità nel trattamento del
personale, di equivalenza nella distribuzione dei punteggi per la
costituzione delle graduatorie, di rispetto dei diritti acquisiti,
impegna il Governo
a valutare positivamente l'equiparazione dei tre titoli di abilitazione
(corsi riservati, di cui alle ordinanze ministeriali n. 153/1999, n.
33/2000, n. 1/2001, concorso ordinario e abilitazione SSIS) attualmente
valutabili all'atto di inserimento in graduatoria permanente e, per
ovviare alla mancata attuazione di una norma transitoria, impegna ad
attribuire per ogni percorso abilitante un punteggio aggiuntivo pari a 24
punti e attribuire ai soggetti in possesso dell'abilitazione SSIS un
ulteriore bonus di 6 punti in accordo e nel rispetto dell'articolo 3 del
decreto ministeriale 24 novembre 1998 ed un bonus di 3 punti per i
soggetti in possesso dell'abilitazione conseguita con il concorso
ordinario, previo parere positivo del CNPI e, comunque, senza
compromettere l'inizio dell'anno scolastico 2003-2004.
9/3387/8. (Testo modificato nel corso della seduta).De Laurentiis.
Numero 7
La Camera,
il testo della delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e formazione professionale;
considerata la necessità di tutelare le esperienze più qualificate e più
rinomate della storia scolastica del Paese che tuttora mantengono un
proficuo rapporto con la società e con il mondo economico e produttivo,
impegna il Governo
a prevedere che alcuni istituti tecnici, professionali e d'arte,
caratterizzati da peculiarità culturali, organizzative e operative e di
lunga tradizione educativa e di particolare eccellenza, unici sul
territorio nazionale, possano conservare un ordinamento speciale, evitando
di conformarli completamente al nuovo modello istituzionale.
9/3387/9. Mereu.
Numero 8
La Camera,
premesso che:
lo stato giuridico del personale docente della scuola è dettato dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 ed è pertanto
decisamente superato;
non appare possibile definire le norme generali ed i livelli essenziali
delle prestazioni di un sistema nazionale di istruzione e di formazione
senza alcun riferimento alla condizione «giuridica» e professionale
degli insegnanti;
la qualità della scuola è fondata sulla qualità della condizione e
della funzione dei docenti;
la difficoltà di realizzazione della stessa autonomia scolastica è anche
dovuta al mancato sviluppo ed aggiornamento della professionalità e delle
competenze del docente;
la raccomandazione sullo status degli insegnanti redatta dall'UNESCO nel
1996 ha posto autorevolmente la questione della «professionalizzazione»
dell'insegnamento;
la tutela costituzionale sia della libertà di insegnamento sia del
diritto all'istruzione impone la definizione legislativa di uno specifico
stato giuridico degli insegnanti,
impegna il Governo
nell'ambito dell'attuazione del nuovo sistema di istruzione e di
formazione, allo scopo di realizzarne pienamente i principi, le finalità
e gli obiettivi insieme con quelli di cui all'articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
delega in esame, a:
a) definire le caratteristiche generali attraverso cui si esplica la
funzione docente quale funzione professionale dei sistemi pubblici di
istruzione e formazione;
b) diversificare ed articolare la funzione docente, anche in rapporto ai
nuovi compiti necessari alla piena realizzazione dell'autonomia didattica,
organizzativa, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche;
c) individuare specifiche modalità di verifica e di valutazione delle
prestazioni collegate alla valorizzazione professionale.
9/3387/10. Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi, Rositani,
Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
Numero 9
La Camera,
premesso che:
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera
risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e
sociale;
nel mese di luglio 2002 la VII Commissione della Camera dei deputati ha
approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si impegnava il
Governo a dare soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che
hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione a norma del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano
privi del titolo di abilitazione;
in data 26 novembre 2002, con decreto ministeriale, sono state emanate
apposite disposizioni, in deroga al decreto ministeriale 25 giugno 2002,
al fine di consentire l'ammissione in soprannumero alle SSIS, sin dal
corrente anno accademico, degli insegnanti di sostegno laureati privi di
abilitazione, ma le università non hanno ancora dato relativa esecuzione;
il comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame contiene una
specifica norma per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione
all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno, di cui al decreto del
Ministero della pubblica istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di
studio richiesto ed abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario,
impegna il Governo
a voler prevedere, nell'ambito dei decreti legislativi relativi
all'attuazione del comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge in esame,
una norma transitoria specifica che, tenendo conto del dovuto
riconoscimento dei titoli di studio conseguiti ai sensi del previgente
ordinamento, preveda la possibilità di conseguire, per i docenti
specializzati anche privi dell'attuale prescritto titolo di studio, la
nuova abilitazione necessaria per l'inserimento nelle graduatorie
permanenti; il tutto alla luce della dovuta valutazione del titolo di
specializzazione valutato abilitante dalla legge n. 104 del 1992.
9/3387/11. Landolfi, Angela Napoli, Butti, Castellani, Maggi, Rositani,
Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
Numero 10
La Camera,
premesso che:
la modifica del titolo V della Costituzione ha elevato il concetto di «autonomia
scolastica» al rango costituzionale, inserendolo nell'articolo 117;
tale articolo, infatti, nel prevedere tra le materie oggetto di
legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni quella dell'istruzione,
fa esplicitamente salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
la legge di riforma dei sistemi di istruzione e di formazione deve
valorizzare e sostanziare l'attuazione dell'autonomia scolastica;
il disegno di legge in esame prevede, all'articolo 2, comma 1, lettera l),
che i «piani di studio personalizzati» contengano un nucleo fondamentale
uguale per tutti «su base nazionale» ed una quota riservata alle
regioni, apparentemente negando di fatto alle istituzioni scolastiche
l'esercizio della autonomia di progettazione didattica che viene loro
riconosciuta dalla Costituzione;
lo stesso disegno di legge non prevede, all'articolo 7, comma 1,
nell'ambito dei regolamenti applicativi da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione del
monte orario di insegnamento obbligatorio, suddiviso in quota nazionale e
quota di pertinenza delle istituzioni scolastiche;
da più parti sono state espresse forti riserve su tale aspetto del
provvedimento in esame, evidenziando la preoccupazione per l'annientamento
della capacità progettuale autonoma delle singole istituzioni
scolastiche,
impegna il Governo:
ad attuare il principio costituzionale di autonomia delle istituzioni
scolastiche riconoscendo alle stesse, all'interno dei rispettivi piani di
studio, la disponibilità di una quota del monte orario annuo
obbligatorio, destinata a differenziare l'offerta formativa rispetto ai
bisogni degli utenti;
a prevedere che tale quota venga utilizzata per comporre in sintesi
formativa coerente i fabbisogni dei singoli studenti con la domanda
espressa dagli enti locali e dalle regioni;
a prevedere, altresì, nell'ambito dei regolamenti attuativi citati, la
determinazione del monte orario obbligatorio suddiviso come dinanzi
evidenziato.
9/3387/12. Butti, Angela Napoli, Landolfi, Castellani, Maggi, Cannella,
Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
Numero 11
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame prevede una nuova fase di
formazione con successiva nuova forma di reclutamento degli insegnanti;
nella fase transitoria, le vigenti modalità di accesso all'insegnamento
possono creare disparità di trattamento nell'attribuzione del punteggio
valido ai fini dell'inclusione nelle graduatorie permanenti;
tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto
alla valorizzazione professionale del personale docente;
la legge 15 maggio 1997, n. 127, all'articolo 17, comma 111, sottolinea
l'esigenza, in riferimento all'accesso al pubblico impiego, di tenere in
considerazione anche le professionalità prodotte dai dottorati di
ricerca,
impegna il Governo:
nell'ambito della formazione delle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 401 del testo unico, approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ad assicurare parità di
trattamento nell'attribuzione del punteggio a coloro che abbiano
conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a
procedure concorsuali o abilitanti ed a coloro che abbiano conseguito
l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di Stato al termine
delle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19
novembre 1990, n. 341;
a mettere in atto ogni utile accorgimento perché venga dato opportuno
riconoscimento all'alta formazione conseguente al dottorato di ricerca,
sia ai fini dell'accesso ai ruoli docenti della scuola italiana, sia ai
fini dell'accesso alla dirigenza scolastica.
9/3387/13. Stagno d'Alcontres, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani,
Maggi, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
Numero 12
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame prevede
la individuazione delle classi dei corsi di laurea specialistica
finalizzati anche alla formazione degli insegnanti;
per la formazione degli insegnamenti della scuola secondaria di primo
grado e del secondo ciclo le classi dei corsi di laurea specialistica
verranno individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline
impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di
approfondimento disciplinare,
impegna il Governo
a voler prevedere, nell'ambito delle discipline impartite per la
formazione degli insegnanti, anche lo sviluppo dei relativi aspetti
didattici ed epistemologici.
9/3387/14. Castellani, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, Maggi,
Butti, Rositani, Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
Numero 13
La Camera,
premesso che:
tra le finalità del disegno di legge in esame è previsto il supporto
alla valorizzazione professionale del personale docente e ad iniziative di
formazione iniziale e continua del personale stesso;
l'articolo 5, recante norme in materia di formazione degli insegnanti,
prevede che i decreti legislativi dettino la disciplina della formazione
dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo
ciclo;
tale formazione dovrà realizzarsi nelle università presso i corsi di
laurea specialistica ad accesso programmato, con preminente finalità di
approfondimento disciplinare per la formazione degli insegnanti della
scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo;
percorsi abbreviati sono già previsti dallo stesso articolo 5, comma 3,
del disegno di legge in esame per alcune categorie di laureati in possesso
di titolo di studio post lauream;
al momento dell'introduzione del nuovo regime di formazione iniziale, vi
saranno aspiranti docenti ammessi alle lauree specialistiche in possesso
di laurea quadriennale o di maggiore durata conseguita ai sensi del
previgente ordinamento, nonché di titoli di studio post lauream, tra cui
il dottorato di ricerca, a norma di legge il più alto titolo di studio
conseguibile in Italia, oltre che i laureati in possesso di laurea di
primo livello di durata triennale;
è nel primario interesse del mondo dell'istruzione favorire l'inserimento
di personale docente ad alta qualificazione, la quale discende anche
direttamente dalla durata del percorso di studi nel quale sia stato curato
l'approfondimento disciplinare e dal conseguente livello di formazione
conseguito, a cui si aggiunge l'elevato valore aggiunto della formazione
alla ricerca conseguibile con il dottorato di ricerca,
impegna il Governo
a prevedere, nel caso della formazione di insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo, norme che prevedano
esplicitamente il riconoscimento di abbreviazioni del percorso formativo
significative per gli aspiranti docenti in possesso di laurea quadriennale
o di maggiore durata conseguita ai sensi del previgente ordinamento, nonché
di titoli di studio di livello superiore, quali il dottorato di ricerca.
9/3387/16. Cannella, Angela Napoli, Landolfi, Stagno d'Alcontres, Butti,
Castellani, Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
Numero 14
La Camera,
premesso che:
è auspicabile che l'individuazione e la valorizzazione di talenti
musicali, nonché l'apprendimento di uno strumento musicale finalizzato
anche a future scelte professionali, avvengano in età precoce;
è necessario assicurare la possibilità di accedere, da parte di talenti,
ad un insegnamento di uno strumento musicale altamente qualificato;
la classe di concorso di strumento musicale (A077) è attualmente ben
distinta da quelle di educazione musicale (A031 e A032);
la formazione iniziale di tutti i docenti è di grado universitario;
anche a seguito della legge n. 508 del 1999, la formazione abilitante dei
docenti di educazione musicale è di competenza dei corsi di didattica
della musica nei conservatori di musica;
è necessario che anche la formazione abilitante dei docenti di strumento
musicale sia di competenza dei conservatori di musica;
altra condizione irrinunciabile per un aspirante docente di strumento
musicale è l'avere svolto un'adeguata attività artistica,
impegna il Governo
alla emanazione degli atti necessari a garantire che:
a) fin dalla scuola primaria sia presente lo studio di uno strumento
musicale e della musica d'insieme;
b) nella scuola secondaria, per l'abilitazione all'insegnamento di uno
strumento musicale, la formazione dei docenti sia di competenza dei
conservatori di musica;
c) venga assicurata per i talenti, la possibilità di accedere ad un
insegnamento di strumento musicale altamente qualificato.
9/3387/17. Rositani, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani, Maggi,
Cannella, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
Numero 15
La Camera,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e
del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze
dell'ordine, nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di
promozione e diffusione della cultura della legalità, deve ritenersi
indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino
italiano;
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che
presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più
efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, ancor più se di
stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della
violenza, della prevaricazione e della sottomissione al sistema di
controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni
similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse
avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione,
facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo
compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed
estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque,
alla violazione delle regole;
le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti
scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti
isolati del percorso didattico e formativo, ma devono esserne parte
integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività
innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della
criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità,
impegna il Governo
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio,
all'interno della educazione alla convivenza civile, il percorso formativo
e didattico illustrato in premessa.
*9/3387/18. Misuraca, Marinello.
Numero 16
La Camera,
premesso che:
la conoscenza della Costituzione e dei suoi principi, delle istituzioni e
del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze
dell'ordine, nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di
promozione e diffusione della cultura della legalità, deve ritenersi
indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino
italiano;
instillare la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che
presiedono alla convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più
efficaci per lottare contro la criminalità organizzata, ancor più se di
stampo mafioso, giacché consente di combattere l'incultura della
violenza, della prevaricazione e della sottomissione al sistema di
controllo socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni
similari;
l'acquisizione delle conoscenze menzionate nelle precedenti premesse
avvicina il giovane cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione,
facendogliela sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo
compartecipe ad essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed
estraneità prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque,
alla violazione delle regole;
le manifestazioni sulla legalità e l'attività svolta in istituti
scolastici o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti
isolati del percorso didattico e formativo, ma devono esserne parte
integrante e costante;
la violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività
innanzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della
criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità,
impegna il Governo
a prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio,
all'interno dell'educazione alla convivenza civile, il percorso formativo
e didattico illustrato in premessa.
*9/3387/19. Antonio Pepe, Angela Napoli, Landolfi, Butti, Castellani,
Maggi, Rositani, Garagnani, Santulli, Palmieri, Coronella.
Numero 17
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame pone, tra gli obiettivi fondamentali della
formazione delle giovani generazioni, l'educazione motoria e ludico
sportiva;
anche nelle indicazioni e nelle raccomandazioni per la formulazione dei
piani di studio del primo ciclo viene opportunamente sottolineato il
valore formativo dell'educazione fisica e sportiva e a tale disciplina si
riserva un adeguato rilievo, sia sotto il profilo didattico che
dell'organizzazione dei piani di studio stessi;
l'impostazione flessibile e personalizzata dei piani di studio del secondo
ciclo apre nuove possibilità di caratterizzare i corsi degli istituti e
dei licei destinando sia l'orario annuale obbligatorio sia quello
aggiuntivo all'acquisizione di particolari competenze degli studenti per
la realizzazione del loro profilo educativo, culturale e professionale;
con l'istituzione delle facoltà e dei corsi di laurea in scienze motorie
è opportuno prevedere un percorso formativo specificamente indirizzato
alla cultura del movimento,
impegna il Governo
a prevedere, nei piani di studio dei licei e nel sistema di istruzione e
formazione professionale, un'adeguata intensificazione della formazione
culturale e professionale in ambito motorio e sportivo;
a promuovere nel secondo ciclo di istruzione del sistema scolastico
nazionale, con le opportune risorse e con la collaborazione delle
organizzazioni sportive e degli enti locali, indirizzi sportivi in cui
dare particolare impulso allo studio degli insegnamenti afferenti alle
scienze motorie e alla pratica delle discipline a carattere espressivo e
sportivo che caratterizzano il movimento umano e con essi la diffusione
dell'associazionismo sportivo scolastico.
9/3387/21. Santulli, Palmieri.
Numero 18
La Camera,
premesso che:
il ruolo dell'insegnante di sostegno deve essere valutato quale vera
risorsa per l'integrazione all'interno della comunità scolastica e
sociale;
nel mese di luglio 2002, la VII Commissione della Camera dei deputati ha
approvato, all'unanimità, una risoluzione con la quale si impegnava il
Governo a dare soluzione al problema degli insegnanti di sostegno che
hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione a norma del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del
decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, ma che risultano
privi del titolo di abilitazione;
l'articolo 5, comma 3, del disegno di legge in esame contiene norme
specifiche per consentire un'abbreviazione del percorso formativo al fine
del conseguimento, a seconda dei casi, dell'abilitazione all'insegnamento
secondario o della laurea abilitante in scienze della formazione primaria
per l'insegnamento nella scuola materna od elementare:
a) a coloro che, in possesso del diploma biennale di specializzazione per
le attività di sostegno di cui al decreto del ministro della pubblica
istruzione 24 novembre 1998 e al decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1975, n. 970, nonché del titolo di studio (laurea o diploma di
ISEF, di accademia di belle arti, di istituto superiore per le industrie
artistiche, di conservatorio di musica e di istituto musicale pareggiato)
richiesto per l'ammissione alle scuole di specializzazione per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento secondario, abbiano
superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione
all'insegnamento secondario;
b) a coloro che, in possesso del predetto diploma di specializzazione per
il sostegno e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato
le prove di accesso al corso di laurea in scienze della formazione
primaria per l'insegnamento nella scuola materna o nella scuola
elementare;
da molti anni la scuola si sta avvalendo per l'insegnamento su posti di
sostegno:
a) nella scuola secondaria, e per classi di concorso per le quali il
vigente ordinamento non richiede il possesso del diploma di laurea, di
insegnanti non abilitati con diploma di scuola secondaria superiore
(insegnanti tecnico-pratici e di arte applicata) specializzati per il
sostegno;
b) sempre nella scuola secondaria, anche di insegnanti non specializzati,
abilitati e non abilitati;
c) nella scuola materna e nella scuola elementare, di insegnanti abilitati
e non abilitati e non specializzati per il sostegno, nonché di insegnanti
della scuola elementare abilitati all'insegnamento per la scuola
elementare ma che non hanno completato il corso dell'istituto magistrale
con l'anno integrativo di cui all'articolo 191, comma 6, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, non specializzati;
vanno considerate l'opportunità e l'esigenza per la scuola che non vada
disperso il pluriennale e prezioso patrimonio di esperienza acquisito dai
predetti docenti,
impegna il Governo
a prendere in considerazione la situazione delle predette categorie di
docenti al fine di consentire loro, limitatamente a coloro che hanno
prestato servizio continuativo per almeno tre anni sul posto di sostegno,
di essere ammessi, in sovrannumero, alle scuole di specializzazione o ai
corsi di laurea in scienze della formazione primaria, con percorsi
abbreviati, per conseguire l'abilitazione e/o la specializzazione, a
seconda dei casi;
a porre allo studio i necessari provvedimenti volti ad agevolare
l'assunzione, su posti di sostegno, di coloro che hanno maturato
un'adeguata e specifica esperienza.
9/3387/22. Licastro Scardino, Santulli.
Numero 19
La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), prevede che alla scuola
primaria si possono iscrivere anche le bambine e i bambini che compiono
sei anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
la questione dell'utilità e opportunità della previsione dell'ingresso
anticipato a scuola non si risolve in maniera incontrovertibile,
evidenziandosi posizioni completamente distinte all'interno dell'opinione
pubblica e delle stesse forze politiche presenti in Parlamento, anche di
maggioranza,
impegna il Governo
a disciplinare la previsione dell'iscrizione anticipata, nei decreti
attuativi, configurandola chiaramente quale libera scelta riconosciuta
alla singola famiglia, che giudicherà sulla base della maturità fisica,
psichica e relazionale del proprio figlio.
9/3387/23. Vascon, Bianchi Clerici.
Numero 20
La Camera,
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede
l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un piano
programmatico di interventi finanziari predisposto dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge discendente dal disegno di
legge in esame, per la realizzazione delle finalità della legge medesima;
il medesimo comma elenca le singole voci di cui si compone la riforma
della scuola;
tale meccanismo generale di copertura non presenta carattere di rigidità,
comportando un significativo grado di discrezionalità, tenuto conto dei
vincoli generali di copertura e di compensazione cui esso sottostà,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi, dopo l'approvazione del Consiglio dei
ministri, il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul piano
programmatico finanziario.
9/3387/24. Sergio Rossi, Bianchi Clerici.
Numero 21
La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema
educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che
comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in
un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
l'articolo 3, nel disciplinare la valutazione degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti, prevede la valutazione dei periodi didattici
ai fini del passaggio al periodo successivo;
una valutazione negativa al termine del biennio implica, per lo studente,
la ripetizione dei due anni costituenti il biennio, con un notevole
investimento di tempo,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi, la possibilità che, in sede di
valutazione annuale ed in presenza di una valutazione negativa degli
apprendimenti che non lasci ragionevolmente prevedere il recupero e
l'esito positivo al termine del biennio, si disponga la ripetizione del
primo anno del biennio senza dover attendere il termine dell'anno
successivo.
9/3387/25. Didonè, Bianchi Clerici.
Numero 22
La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema
educativo si articoli nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che
comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in
un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
il comma 1 dell'articolo 2, alla lettera f), stabilisce che la scuola
primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo
della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le
conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni
logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione
in almeno una lingua dell'Unione europea oltre alla lingua italiana, di
valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel
tempo;
è importante individuare accorgimenti di carattere dispensativi e
compensativi e/o sussidi che tengano conto delle difficoltà specifiche
dei ragazzi e che non mortifichino le loro effettive capacità
intellettuali, né incidano pesantemente sulla loro necessaria auto-stima,
impegna il Governo
a prevedere, nei decreti attuativi di disciplina del primo ciclo, forme di
dispensa da alcune prestazioni (lettura ad alta voce, verifica scritta,
eccetera) e l'uso di alcuni strumenti (calcolatrice, tavola pitagorica,
registratore, eccetera) per gli alunni con difficoltà specifiche di
apprendimento (DSA)
9/3387/27. Ercole, Bianchi Clerici
Numero 23
La Camera,
premesso che:
negli ultimi decenni si è assistito all'accentuarsi della presenza
femminile nel ruolo di insegnante, determinata anche dalla perdita di
prestigio sociale ed economico che ha investito questa figura
professionale;
tale situazione è stata favorita dalla possibilità di conciliare
l'impegno del lavoro e la famiglia, grazie all'orario di lavoro meno
impegnativo rispetto ad altre professioni;
tale fenomeno provoca delle ripercussioni nei processi educativi e di
maturazione degli adolescenti, soprattutto maschi, a cui vengono a mancare
modelli di riferimento e di imitazione necessari alla loro crescita,
impegna il Governo
a studiare forme di incentivi, costituzionalmente compatibili, al fine di
incoraggiare il reclutamento di insegnanti maschi, in particolare nel
ciclo secondario.
9/3387/28. Bianchi Clerici, Lussana, Ercole.
Numero 24
La Camera,
premesso che:
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema
educativo si articoli nei seguenti gradi di scuola: scuola dell'infanzia,
scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado;
l'articolo 3 del disegno di legge in esame prevede l'emanazione di norme
generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione e degli apprendimenti degli allievi;
tra i criteri direttivi e i princìpi direttivi è previsto che la
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli studenti, e la certificazione delle competenze da essi acquisite,
siano affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione
frequentate,
impegna il Governo
a prevedere che la valutazione degli alunni con handicap non riguardi
esclusivamente gli apprendimenti, ma avvenga secondo i princìpi fissati
nell'articolo 12, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i quali
prevedono quattro ambiti valutativi dell'integrazione scolastica: la
crescita in autonomia negli apprendimenti, nella comunicazione, nella
socializzazione e negli scambi relazionali.
9/3387/29. Francesca Martini, Bianchi Clerici.
Numero 25
La Camera,
premesso che:
si pone come esigenza prioritaria per la formazione iniziale degli
insegnanti realizzare un adeguato equilibrio tra i momenti della
preparazione disciplinare, della preparazione psico-pedagogico-didattica e
della concreta esperienza nella scuola;
tale equilibrio deve essere diverso nella formazione degli insegnanti
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria in ragione dei ruoli e delle funzioni anche profondamente
differenti che, nei diversi gradi scolastici, competono ai momenti
disciplinari o predisciplinari rispetto a quelli più ampiamente educativi
e formativi;
la pari dignità nella formazione di tutti gli insegnanti va realizzata
assicurando a ciascun insegnante una preparazione adeguata ai complessi e
delicati compiti cui è chiamato, diversi in relazione alle diverse fasce
di età;
occorre non disperdere, ma anzi potenziare l'esperienza positiva in corso
della collaborazione fra università e scuola nella formazione
universitaria degli insegnanti,
impegna il Governo
a emanare i decreti di cui al comma 1 dell'articolo 5 del disegno di legge
in esame assicurando il rispetto dei seguenti parametri:
1) intervenire sulla disciplina delle classi delle lauree triennali in
modo che sia assicurata la possibilità di percorsi di studi finalizzati
alla formazione degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria che dall'inizio prevedano sia una equilibrata preparazione nei
campi psico-pedagogico, umanistico, scientifico, artistico e
dell'educazione corporea, sia attività di laboratorio e tirocinio;
2) delineare i rapporti tra le facoltà e le strutture di ateneo o di
interateneo di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 5 del disegno di
legge in esame, quanto alle responsabilità di programmazione e governo
dei corsi di cui alla lettera a) dello stesso comma, nel senso di affidare
alle facoltà competenze preminenti per gli aspetti di preparazione
disciplinare, e alle strutture di ateneo o di interateneo responsabilità
di coordinamento dei corsi per gli aspetti comuni e gli insegnamenti
trasversali;
3) prevedere che i corsi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo
5 del disegno di legge in esame comprendano esperienze di insegnamento e
di partecipazione alla vita della scuola, da organizzare e gestire con
l'apporto coordinato di università e scuola, e che la valutazione
positiva di tali esperienze sia condizione perché la laurea specialistica
conseguita abbia valore abilitante;
4) anche in relazione a quanto indicato al punto 3, indicare che allo
scopo di salvaguardare le preminenti finalità di approfondimento
disciplinare di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 5 del disegno di
legge in esame, parte della formazione relativa alle didattiche
disciplinari possa essere svolta nella fase del tirocinio di cui alla
lettera e) del medesimo comma;
5) stabilire che le attività di tirocinio di cui al comma1 lettera e)
dell'articolo 5 del disegno di legge in esame siano valutate e che la
valutazione positiva sia condizione necessaria al fine dell'accesso ai
ruoli organici del personale docente;
6) valutare la possibilità che la laurea specialistica per gli insegnanti
della scuola dell'infanzia possa essere conseguita con un numero di
crediti più limitato rispetto a quelli necessari per le altre lauree,
considerata la minore necessità di crediti in insegnamenti disciplinari;
7) prevedere che la formazione in servizio degli insegnanti di cui al
comma 1, lettera g), dell'articolo 5 del disegno di legge in esame sia
realizzata in collaborazione con le strutture dell'amministrazione
scolastica;
8) prevedere adeguate e specifiche modalità di accesso ai corsi di laurea
di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 5 del disegno di legge in
esame e di riconoscimento dei crediti formativi maturati per i laureati
secondo il vecchio ordinamento.
9/3387/39. Garagnani, Santulli, Palmieri.
Numero 26
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del disegno di legge in esame detta i principi e criteri
direttivi in tema di formazione degli insegnanti;
la costruzione della cittadinanza europea assume carattere prioritario sia
nell'agenda politico-istituzionale dell'Unione Europea, sia nel quadro
formativo e didattico culturale delle politiche scolastiche di tutti i
Paesi membri;
il diritto alla mobilità culturale e professionale costituirà uno dei
diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta costituzionale europea in
via di stesura;
tale diritto deve poter essere pienamente esercitato anche dagli insegnati
italiani e a tale obiettivo essi devono risultare adeguatamente preparati
sia in sede di formazione iniziale che di formazione continua;
esiste una grande difformità di strategie operanti a favore della
formazione del diritto alla mobilità culturale e professionale dei
cittadini europei nelle diverse dimensioni nazionali, in considerazione
delle differenze storiche e culturali dei Paesi membri che costituiscono
patrimonio irrinunciabile dell'Unione europea;
è necessario promuovere e sviluppare, in regime di sussidiarietà,
l'armonizzazione dei processi concorrenti a sviluppare senso e visione
della cittadinanza europea, unitariamente all'esercizio diffuso del
diritto alla mobilità culturale e professionale;
è imminente l'assunzione da parte del Governo italiano della presidenza
di turno dell'Unione europea,
impegna il Governo
ed in particolare il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
ricerca, a concertare con i colleghi dei Paesi membri dell'Unione europea
e a promuovere unitariamente iniziative e strategie, assistite dalla
Commissione europea, che assicurino l'armonizzazione progressiva dei
curricoli di formazione iniziale degli insegnanti;
a promuovere e sviluppare iniziative, anche regolamentari, che consentano
agli italiani il pieno esercizio del loro diritto, in quanto cittadini
europei, alla più ampia e libera mobilità culturale, professionale e
lavorativa in seno all'Unione europea.
9/3387/42. Galvagno.
Numero 27
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6 del disegno di legge in esame fa salve le competenze delle
regioni a statuto speciale;
l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha aggiunto
all'esame di Stato da sostenersi in Valle d'Aosta un'ulteriore prova
scritta di lingua francese;
l'attuale articolazione dell'esame di maturità in Valle d'Aosta, che
penalizza gli studenti valdostani rispetto ai loro colleghi del resto
d'Italia, è stata a più riprese contestata dal mondo della scuola
valdostana nella sua più completa articolazione (studenti, insegnanti,
genitori);
un sondaggio socio-linguistico, divulgato nel giugno scorso dalla «Fondazione
E. Chanoux», con il patrocino della Presidenza della regione valdostana,
ha attestato al di sotto del due per cento la presenza di una comunità
francofona in Valle d'Aosta;
per qualsiasi modifica all'impostazione dell'esame di maturità in Valle
d'Aosta è necessaria una modifica della legislazione statale sopra
richiamata;
è necessario agire nel rispetto del principio della libertà di scelta
educativo-culturale, nell'ambito della tutela dell'identità nazionale e
della specificità regionale della Valle d'Aosta, anche al fine di evitare
penalizzazioni ai maturandi,
impegna il Governo
a predisporre, d'intesa con la regione Valle d'Aosta, le opportune
modificazioni legislative a valere dalla maturità del prossimo anno
scolastico affinché, nel rispetto dei principi esposti, l'esame di Stato
da sostenersi in Valle d'Aosta preveda:
a) in affiancamento alla maturità in lingua italiana, articolata secondo
omogenei criteri e principi nazionali, la possibilità di scelta, da parte
dello studente, di una maturità parallela e alternativa, strutturata
totalmente o parzialmente in lingua francese;
b) il conferimento, a seguito di positivo superamento della maturità
francofona, di un attestato con valore legale di piena conoscenza della
lingua francese.
9/3387/43. Palmieri, Garagnani.
Numero 28
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 1, lettera a), del disegno di legge in esame prevede
che «la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti»;
sia l'attuale funzione docente nella scuola secondaria di secondo grado,
sia quella futura del ciclo scolastico secondario, configurano una
condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti che vi insegnano,
sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là
degli attuali inquadramenti;
in particolare, la legge 3 maggio 1999, n. 124, all'articolo 5, comma 1,
ha reso totalmente paritaria la condizione giuridica e la funzione docente
degli insegnanti tecnico-pratici rispetto a tutti gli altri docenti, anche
quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, risultando essi in
tal caso, ai sensi del disposto legislativo citato, del tutto
paritariamente con titolari delle unitarie materie scolastiche cui sono
preposti congiuntamente un docente tecnico-pratico ed un docente tecnico
teorico, come hanno peraltro ulteriormente precisato sia la circolare
ministeriale n. 28 del 2000, sia i decreti ministeriali sugli esame di
Stato emanati a far data entrata in vigore della legge predetta;
la citata legge n. 124 del 1999, all'articolo 8, comma 3, ha inoltre
disposto che «Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale
di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al
VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle
istituzioni scolastiche statali, è trasferito alle dipendenze dello Stato
ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici», e tali
docenti sono oggi totalmente inquadrati tra i docenti tecnico-pratici;
i docenti di trattamento testi, già docenti di stenografia e
dattilografia, a loro volta, hanno attualmente ed hanno sempre avuto
totale parità di funzione con tutti gli altri docenti degli istituti di
istruzione secondaria nei quali insegnano,
impegna il Governo
a statuire, con successivi provvedimenti legislativi, l'inquadramento nel
sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti di
stenodattilografia e trattamento testi e di tutti i docenti
tecnico-pratici in servizio alla stessa data con incarico a tempo
indeterminato.
9/3387/44. (Testo modificato nel corso della seduta).Ascierto, Castellani,
Gamba, Angela Napoli.
Numero 29
La Camera,
nell'esame del disegno di legge n. 3387 in materia di definizione delle
norme generali sull'istruzione;
rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che il
Governo sia delegato ad adottare anche più decreti legislativi in
coerenza però con le scelte educative della famiglia e con il principio
di autonomia delle istituzioni scolastiche;
osservato che la legge 10 marzo 2000, n. 62 recante «norme per la parità
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»,
all'articolo 1, comma 3, sancisce che: «Le scuole paritarie, svolgendo un
servizio pubblico, accolgono chiunque accettandone il progetto educativo
richieda di iscriversi», pregiudicando in tal modo la facoltà delle
scuole private, nell'esercizio della loro autonomia, di stabilire nel
progetto formativo proposto criteri particolari di merito per accedere a
tali scuole da sempre rinomate come scuole prestigiose e per questo scelte
dalle famiglie per l'educazione dei propri figli;
impegna il Governo
ad adottare, all'atto dell'emanazione dei decreti legislativi delegati,
norme volte a garantire l'effettivo dispiegarsi dei principi di autonomia
delle istituzioni scolastiche e di cooperazione tra scuola e genitori,
come richiamati dall'articolo 1, al fine di assicurare alle scuole
paritarie la possibilità di salvaguardare la propria specificità
formativa e qualitativa, anche attraverso una valutazione dei pregressi
meriti scolastici e dei crediti formativi degli studenti che chiedono
l'iscrizione.
9/3387/45. Brugger, Zeller, Widman, Detomas, Collè, Bressa.
Numero 30
La Camera,
premesso:
che gli scambi culturali costituiti anche dai soggiorni individuali di
studio nella scuola secondaria superiore, inquadrati nella cosiddetta «mobilità
studentesca internazionale» disciplinata dalle circolari ministeriali 17
marzo 1997 n. 181 e 8 ottobre 1999 n. 236, negli scorsi anni hanno dato
ottima prova, contribuendo in modo assai importante alla formazione
culturale di molti studenti italiani;
che, nell'ambito della complessiva riforma dell'istruzione e formazione,
appare opportuno non solo mantenere la possibilità per gli studenti
italiani di partecipare a soggiorni di studio all'estero, ma anzi
ampliarla e rendere più facile l'accesso alla «mobilità studentesca
internazionale»;
impegna il Governo
ad adeguare tempestivamente le disposizioni contenute nelle ricordate
circolari alle eventuali diverse evenienze derivanti dall'emanazione delle
norme delegate di riforma del sistema dell'istruzione e della formazione.
9/3387/46.Strano, Gamba, Airaghi.
Numero 31
La Camera,
premesso che,
la dislessia è un disturbo specifico d'apprendimento che riguarda la
lettura e la scrittura. La difficoltà di lettura (lentezza, errori) può
essere più o meno grave e spesso si accompagna a problemi nella scrittura
(scambio e inversione di lettere, lentezza, errata direzionalità nella
scrittura, inesatta legatura dei segni e delle parole, errato uso della
spazio su foglio) e/o nel calcolo (difficoltà nel contare all'indietro,
salto nella numerazione, difficoltà ad imparare le tabelline, eccetera);
essa può verificarsi in ragazzi con normale intelligenza, in altre parole
senza handicap neirologici o sensoriali (uditivi, visivi) e in assenza di
situazioni di svantaggio sociale;
si tratta di un problema piuttosto frequente, che in Italia interessa il 4
per cento della popolazione scolastica;
i ragazzi dislessici ora non hanno nessuna tutela specifica, a differenza
di quanto accade in numerosi paesi europei (in particolare in
Inghilterra);
è necessario trovare riferimenti didattici e riferimenti legislativi per
fare in modo che i ragazzi dislessici possano mettere a frutto la loro
normale intelligenza e le loro spesso vivaci e creative abilità;
è necessario rivedere la didattica e modificarla in modo da semplificare
il godimento del sapere permettendo l'uso di strumenti che facilitino la
conquista della conoscenza;
l'intelligenza presente nei ragazzi dislessici e conseguenti
consapevolezze e sensibilità, non consentono, o meglio non rendono
opportuno, nella maggioranza dei casi, l'utilizzo della legge n. 104 del
1992, che permette un percorso agevolato, ma richiede una segnalazione di
handicap;
impegna il Governo a:
riconoscere l'esistenza nella scuola, di persone con disturbi specifici
d'apprendimento (DSA), promuovendo azioni finalizzate al raggiungimento
del successo formativo delle persone con DSA;
prevedere la formazione degli insegnanti, sulle difficoltà specifiche
d'apprendimento DSA.
9/3387/49. Fratta Pasini, Zanettin, Alberto Giorgetti.
Il Governo accetta come raccomandazione i seguenti
ordini del giorno
La Camera,
premesso che:
vi è una specifica vocazione turistico-alberghiera del nostro Paese, dove
l'industria dell'ospitalità costituisce settore fondamentale
dell'economia nazionale ed in riferimento alla quale è richiesta una
sempre maggiore uniformità di standard formativi degli operatori, anche
per continuare a garantire l'alto livello in termini occupazionali che la
ha fino ad ora contraddistinta;
l'attuale sistema rappresentato dagli istituti turistici ed alberghieri di
Stato costituisce un «fiore all'occhiello» dell'istruzione italiana, i
cui alunni da sempre primeggiano nel confronto con i propri omologhi degli
altri Paesi, anche nei concorsi internazionali, e spesso, in unione con i
propri insegnanti tecnico-pratici di settore, si pongono al servizio di
enti ed istituzioni dello Stato in occasione di manifestazioni ed eventi
di alto livello;
nell'ambito della riforma del sistema scolastico e formativo, appare
opportuno mantenere uno specifico indirizzo che garantisca per il settore
un'adeguata qualità dell'istruzione-formazione a livello nazionale,
impegna il Governo
a prevedere, tra gli indirizzi in cui si articolerà l'istituendo liceo
economico, un indirizzo turistico-alberghiero.
9/3387/35. Gamba, Coronella, Giuseppe Mancuso, Arrighi, Delmastro delle
Vedove, Strano.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 1, lettera h), del disegno di legge in esame definisce
assaigenericamente i percorsi del futuro sistema dell'istruzione e della
formazione professionale;
la scelta legislativa suddetta, oltre a provocare una forte contrarietà
tra i docenti degli istituti tecnici e professionali, che saranno
presumibilmente inseriti nel sistema dell'istruzione e della formazione
professionale e sentono a rischio di svalorizzazione innanzi tutto il loro
decisivo contributo pedagogico-didattico e di professionalizzazione a
livello alto, ha ingenerato preoccupazione e disagio anche in altre vaste
fasce di cittadini, ed in particolare tra moltissimi genitori, che vi
leggono il rischio di una futura preponderanza, nel canale professionale
che sarà probabilmente scelto dai loro figli, di una preparazione
professionale eccessivamente specifica e quindi non adeguata alle odierne
esigenze di preparazione al lavoro, e tra gli imprenditori, timorosi di
scelte attuative che pregiudichino la futura preparazione di quei quadri
intermedi, oggi validamente «sfornati» dagli istituti tecnici, e di quei
tecnici specifici di consistente bagaglio generale ora garantiti dagli
istituti professionali, costituenti complessivamente l'ossatura
tecnico-operativa principale delle aziende ed in generale del Paese,
impegna il Governo
a prevedere, in sede di emanazione dei provvedimenti attuativi della legge
discendente dal disegno di legge in esame, che all'interno dei percorsi di
istruzione e formazione professionale siano individuati tre distinti
ambiti di strutturazione dei livelli delle prestazioni essenziali,
equivalenti rispettivamente ai livelli di formazione culturale generale e
di preparazione professionalizzante attualmente espressi nell'istruzione
tecnica, nell'istruzione professionale e nella formazione professionale.
9/3387/36. Zanella, Bulgarelli, Cento.
La Camera,
premesso che:
recenti e approfondite ricerche scientifiche stanno dimostrando che la
dislessia è un disturbo complesso difficilmente riconoscibile, se non
negli aspetti più acuti, in quanto non collegabile ai normali parametri
dell'intelligenza.
sarebbero circa il 3 per cento i ragazzi nella scuola italiana che, pur
soffrendo di tale disturbo non sono riconosciuti e assistiti come
dislessici con gravi conseguenze di apprendimento e di emarginazione
scolastica;
appare pertanto necessario che, dopo la prima fase di frequenza
scolastica, siano apportati nella scuola e presso le famiglie accertamenti
volti a scoprire gli aspetti silenti e nascosti di tale disturbo,
impegna il Governo
a prevedere, nella fase attuativa, accordi fra il sistema scolastico e il
sistema sanitario locale per indagini specialistiche volte ad individuare
l'entità del disturbo nella popolazione scolastica, al fine di provvedere
alla necessaria rieducazione.
9/3387/40. Spina Diana, Parodi.
La Camera,
premesso che:
esiste un'ingiusta sperequazione delle retribuzioni degli insegnanti in
rapporto ai carichi di lavoro, gli orari di lavoro, le funzioni ed i
compiti che ciascuno di essi ha,
impegna il Governo
a porre in essere ogni utile iniziative affinché ciascun insegnante sia
retribuito, anche utilizzando misure «accessorie», in rapporto ai
carichi di lavoro, all'orario di lavoro, ai compiti ed alle funzioni che
svolge.
9/3387/41. Boccia.
(il Governo si impegna a portare questo tema sul tavolo contrattuale)
Ordini del Giorno accolti dal Governo
(Senato, 06-12 dicembre 2002)
Il
Senato,
in
sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale,
visto
l'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, che prevede l'approvazione,
da parte del Consiglio dei ministri, di un piano programmatico di
interventi finanziari predisposto dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge per la realizzazione delle finalità della
legge medesima;
tenuto
conto che l'articolo 7, comma 6, stabilisce che all'attuazione del piano
programmatico si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di
programmazione economico-finanziaria;
considerato
che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il termine del 30
giugno 2002 il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli
anni 2003-2006;
ravvisata
la necessità di realizzare sin dall'anno 2003 interventi finanziari a
sostegno dell'istruzione e della formazione,
impegna il Governo:
a
predisporre il piano programmatico di interventi finanziari di cui in
premessa anche prima del completamento dell'iter parlamentare del
disegno di legge n. 1306 e comunque nei tempi utili per la
previsione, già nella legge finanziaria 2003, delle risorse finanziarie
da destinare all'avvio dell'attuazione del piano stesso; il piano dovrà
destinare complessivamente, nel periodo 2003-2007, risorse da 7.746 a
10.283 milioni di euro, pari a lire da 15.000 a 19.910 miliardi, a
sostegno:
a)
della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la
loro attuazione e con lo sviluppo dell'autonomia;
b)
dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
c)
dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche;
d)
della valorizzazione professionale del personale docente;
e)
delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
f)
del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
g)
della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
h)
degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e
per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e
formazione;
i)
degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica
superiore e per l'educazione degli adulti;
l)
degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica;
ad
indicare conseguentemente nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2003-2006, ai fini di quanto sopra, gli
obiettivi da conseguire nel settore dell'istruzione e della formazione, in
coerenza con le aree di intervento predette.
Il Senato,
in sede di esame del
disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
premesso:
che
la riforma delle norme generali dell'istruzione prevede che il sistema
educativo si articola nei seguenti gradi di scuola: scuola dell'infanzia;
scuola primaria e scuola secondaria di primo e di secondo grado;
che
l'articolo 2 del disegno di legge n. 1306, al comma 1, lettera g),
prevede che l'attività didattica della scuola secondaria di primo grado
si articola in un primo biennio seguito da un anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare, e quella della scuola secondaria di
secondo grado in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare;
che
il medesimo disegno di legge prevede, inoltre, all'articolo 3 l'emanazione
di norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e
di formazione e degli apprendimenti degli allievi, contemplando, tra i
criteri e principi direttivi, quello delle valutazioni biennali dei
periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
che
quanto previsto costituisce, senza dubbio, un importante passo avanti
rispetto al sistema dei debiti infiniti previsti dalla normativa vigente
voluta dal Governo di centrosinistra, sistema che non garantisce una seria
valutazione;
che
le valutazioni biennali, nell'ottica del proponente, sono state concepite
per responsabilizzare gli studenti,
impegna il Governo:
a
valutare, entro tre anni dall'entrata in vigore della legge di riforma
dell'istruzione, gli effetti concreti della innovazione ivi prospettata e,
in particolare, se tale finalità di responsabilizzazione dello studente
si sia nei fatti verificata; in caso negativo, a prevedere valutazioni
annuali ai fini del passaggio al periodo didattico successivo.
Il Senato,
premesso che:
la
conoscenza della Costituzione e dei suoi princìpi, delle istituzioni e
del loro funzionamento, dell'attività della magistratura e delle forze
dell'ordine nonché della legislazione di riferimento, dell'attività di
promozione e diffusione della cultura della legalità deve ritenersi
indispensabile per il percorso formativo e didattico del cittadino
italiano;
instillare
la cultura della legalità, la conoscenza delle regole che presiedono alla
convivenza ed il loro rispetto costituisce uno dei modi più efficaci per
lottare la criminalità organizzata, ancor più se di stampo mafioso,
giacché consente di combattere l'incultura della violenza, della
prevaricazione e della sottoposizione al sistema di controllo
socio-economico propri della mafia e delle organizzazioni similari;
l'acquisizione
delle conoscenze menzionate nella pregressa narrativa avvicina il giovane
cittadino alla «res publica» ed alla sua gestione, facendogliela
sentire come parte del proprio patrimonio e rendendolo compartecipe ad
essa, al fine di evitare una sensazione di distacco ed estraneità
prodromica all'accostamento all'incultura mafiosa e, comunque, alla
violazione delle regole;
le
manifestazione sulla legalità e l'attività svolta in istituti scolastici
o da associazioni di volontariato non possono rimanere momenti isolati del
percorso didattico e formativo ma devono essere parte integrante e
costante;
la
violenta reazione registrata in numerose occasioni avverso l'attività
anzi accennata e coloro che ne sono gli animatori da parte della
criminalità dimostra la loro efficacia e la loro utilità,
impegna il Governo:
a
prevedere nelle indicazioni per la formulazione dei piani di studio,
all'interno della educazione alla convivenza civile, il percorso formativo
e didattico illustrato in premessa.
Il Senato,
in sede di esame del
disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
premesso che:
l'articolo 5, recante
norme in materia di formazione degli insegnanti, prevede che i decreti
legislativi dettino la disciplina della formazione dei docenti della
scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo;
tale formazione dovrà
realizzarsi nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il
cui accesso è programmato in base ai posti effettivamente disponibili in
ogni regione e nei ruoli organici;
vi sono proposte di vario
genere miranti alla istituzione di una laurea specialistica
didattico-pedagogica quale unico titolo per accedere all'insegnamento;
appare necessario, invece,
che i corsi di laurea specialistica in funzione dell'insegnamento siano
principalmente di approfondimento disciplinare, posto che altrimenti la
preparazione nella relativa disciplina si limiterebbe a soli tre anni
indebolendola rispetto al vecchio ordinamento,
impegna il Governo:
a mantenere la formazione
degli insegnanti della scuola secondaria inferiore e superiore nell'ambito
delle lauree specialistiche di riferimento per le rispettive discipline
(in storia per i futuri insegnanti di storia, in filosofia per i futuri
insegnanti di filosofia, e così via);
a non attivare alcun tipo
di laurea specialistica a carattere didattico-pedagogico quale percorso
comune di formazione degli insegnanti.
Il Senato,
in sede di esame del
disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale;
premesso che l'articolo 5,
comma 1, lettera a), prevede che la formazione iniziale degli
insegnanti sia di pari dignità e durata per tutti i docenti;
accertato che attualmente
solo una piccola parte dei docenti della scuola dell'infanzia è in
possesso di laurea;
constatato che le
competenze oggi richieste per operare nella scuola dell'infanzia non
possono essere fornite in modo esauriente dalle scuole secondarie di
secondo grado ad indirizzo pedagogico;
accertato che nella scuola
vi è una diffusa tendenza fra i docenti a trasferirsi, nel corso della
carriera, a cicli e gradi superiori, se in possesso dei titoli necessari;
previsto che la
disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera a),
determinerebbe per molti anni nella scuola dell'infanzia la compresenza di
docenti in possesso di titoli di studio qualitativamente molto diversi,
impegna il Governo:
ad adeguare in modo
progressivo la durata della formazione iniziale dei docenti della scuola
dell'infanzia;
ad istituire, nel
contempo, corsi di aggiornamento presso le università per docenti in
possesso di diplomi di scuola secondaria di secondo grado di durata
triennale, quadriennale, quinquennale.
Il Senato,
in sede di esame del
disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale,
impegna il Governo:
a prevedere che la
programmazione e la realizzazione dei corsi di laurea specialistica
finalizzati anche alla formazione degli insegnanti, di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b), avvengano previa apposita convenzione tra le
singole università e uno o più istituti scolastici autonomi finalizzata
a garantire la presenza di docenti dei medesimi istituti.
Il Senato
impegna il Governo a
consentire che i docenti, i quali abbiano conseguito la laurea
specialistica (di cui alla lettera a) dell'articolo 5), debitamente
formati, possano svolgere anche attività di tutoraggio e supporto
didattico nei corsi di laurea specialistici abilitanti per l'insegnamento,
previa convenzione apposita tra scuole ed atenei».
Il Senato,
in
sede di esame del disegno di legge n. 1306, concernente delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale,
visto
l'articolo 6 riguardante le regioni a statuto speciale
considerato
che, in base agli articoli 38, 39 e 40 dello Statuto speciale per la Valle
d'Aosta-Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4:
nelle
scuole della regione Valle d'Aosta all'insegnamento della lingua francese
vengono attribuite tante ore quante quelle dedicate all'insegnamento della
lingua italiana;
la
lingua francese fa parte integrante dell'intero curricolo scolastico;
considerato
che l'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa), confermato in sede di votazione di questo
disegno di legge, ha introdotto in aggiunta alle altre prove scritte
dell'esame di Stato, previste dalla legge 10 dicembre 1997, n.425, una
''quarta prova scritta di lingua francese'';
preso
atto pertanto che l'esame di Stato svolto e superato in Valle d'Aosta
certifica anche la conoscenza della lingua francese;
ritenuto
opportuno valorizzare in ambito nazionale ed europeo tali competenze
linguistiche,
impegna
il Governo a prendere le opportune iniziative perché il titolo di studio
rilasciato in Valle d'Aosta, a conclusione deI superamento dell'esame di
Stato comprensivo della quarta prova di lingua francese, venga
riconosciuto come attestato della conoscenza della lingua francese su
tutto il territorio nazionale e, in prospettiva, anche a livello europeo.
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