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 SPECIALE  I.T.P.

LA RIFORMA DEI CICLI

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Ordine del Giorno per gli I.T.P.
Presentato  ma  NON ACCOLTO

 

 

La Camera,

  premesso che:

              l’articolo 5, comma 1 lettera a), del DDL in esame prevede che “ la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti”;

               sia l’attuale funzione docente nella scuola secondaria di secondo grado che quella futura all’interno del ciclo scolastico secondario, configurano una condizione totalmente paritaria tra tutti i docenti che vi insegnano, sotto il profilo culturale-professionale e normativo-operativo, al di là degli attuali inquadramenti;

               in particolare, la legge 124/99, all’art.5,comma 1, ha reso totalmente paritaria la condizione giuridica e la funzione docente degli insegnanti tecnico-pratici rispetto a tutti gli altri docenti, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza - risultando essi in tal caso, ai sensi del disposto legislativo citato, del tutto paritariamente contitolari delle unitarie materie scolastiche cui sono preposti congiuntamente un docente tecnico-pratico ed un docente tecnico-teorico, come hanno peraltro ulteriormente precisato sia la circolare ministeriale n.28/2000 che i decreti ministeriali sugli esami di stato emanati a far data data dalla entrata in vigore della legge predetta;

                la citata legge 124/99, all’articolo 8, comma 3, ha inoltre disposto che Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è … trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici, e tali docenti sono oggi totalmente inquadrati tra i docenti tecnico-pratici;

                 i docenti di trattamento testi, già docenti di stenografia e dattilografia, a loro volta, hanno ed hanno sempre avuto totale parità di funzione con tutti gli altri docenti degli istituti di istruzione secondaria nei quali insegnano;

  impegna il Governo

  a statuire, in sede di provvedimenti attuativi della legge discendente dal DDL in esame, “ l’inquadramento, dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema educativo di istruzione e formazione di tutti i docenti di stenodattilografia e trattamento testi e di tutti i docenti tecnico-pratici in servizio alla stessa data con incarico a tempo indeterminato, compresi gli ex “assistenti di cattedra” e gli ex “insegnanti tecnico-pratici” già dipendenti degli EE.LL., a prescindere dal livello e dalla tipologia del titolo di studio posseduto, collocandoli nei ruoli dei docenti laureati del rispettivo ciclo scolastico, senza alcuna differenziazione tra i canali del ciclo secondario, e nella classe di concorso nella quale viene inserita la materia precedentemente da essi insegnata, o, in mancanza della previsione di tale materia nei nuovi ordinamenti, in una delle classi di concorso affini o per le quali il docente insegna o può insegnare attualmente, in autonomia o in contitolarità, con l’integrale riconoscimento del servizio svolto nel precedente ruolo; riconoscendo altresì pari diritto di inquadramento, all’atto dell’incarico, ai docenti inseriti alla data predetta nelle graduatorie permanenti per i corrispondenti insegnamenti. ”