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Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale)
1. Al fine di favorire
la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei
ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e
delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra
scuola e genitori, in coerenza con il princìpio di autonomia delle
istituzioni scolastiche e secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione,
il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze
costituzionali delle regioni e di comuni e province, in relazione alle
competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la
definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione
professionale.
2. Fatto salvo quanto
specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso
tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I
decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale
sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione
delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di
interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei
ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della
riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro
attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione
del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c)
dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della
alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del
principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte
dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le
doti creative e collaborative degli studenti;
d)
dello sviluppo dell'attività motoria e delle competenze
ludico-sportive degli studenti;
e) della
valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle
iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
g) del
concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai
docenti;
h) della
valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA);
i) degli
interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per
assicurare la realizzazione del diritto – dovere di istruzione e
formazione;
l) degli
interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica
superiore e per l'educazione degli adulti;
m) degli
interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori
disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al
presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il
rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse
procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui
all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di
formazione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) è
promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a
tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di
sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità,
generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro,
anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono
promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche
ispirata ai princìpi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza
storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità
nazionale ed alla civiltà europea;
c)
è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione
per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una
qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale
diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione
e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione
definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, e garantendo, attraverso adeguati interventi,
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di
istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente
sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione
e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo
scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo
formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del
diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli
interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di
cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma
dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
d) il
sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola
dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il
sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale;
e) la
scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e
allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e
sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di
relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare
un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto
della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce
alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola
primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la
possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola
dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e
in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni
di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in
rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità
organizzative;
f) il
primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della
durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della
durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse,
la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al
raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici
biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio
e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso
disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola
dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola
primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di
età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini
che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento;
la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e
sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime
sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi
inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione europea
oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi
fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di
orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai princìpi
fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo
grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita
delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini
alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione
e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le
abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in
relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la
dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le
competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione
delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di
una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la
successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di
istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento
costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema
dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il
secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la
riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma
capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e
sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze
relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito
dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione
professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e
le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o
attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei
artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico,
scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai
diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale;
l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto
anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede
altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del
corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui
superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università
e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;
h) ferma
restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione
professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali,
ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente
livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai
livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le
modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della
spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione europea, sono
definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso
all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e
le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema
dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno
quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai
fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale,
realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione
artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di
sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è
assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno
del sistema dei licei, nonchè di passare dal sistema dei licei al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa,
mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di
una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di
qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa
degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi
percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati
in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà
culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono
riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate
dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni
formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con
riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità
per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per
l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai
percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) i
piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su
base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità
nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli
aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le
realtà locali.
Art. 3
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo
di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui
all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti
degli studenti, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) la
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di
formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono
affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione
frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento
dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la
continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua
permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b) ai
fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità
del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e
sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità
complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e
formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le
funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c) l'esame
di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le
competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e
si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove
predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del
sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di
apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento
dell'ultimo anno.
Art. 4
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo
anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in
alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso
formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e
formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni
di rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo
è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro,
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) svolgere
l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di
periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione
scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi
inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti
per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di
lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza
scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della
formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e
d'intesa con le Regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e
formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di
studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di
studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;
b) fornire
indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza,
ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle
imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;
c) indicare
le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di
valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal
docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli
allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti
nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale
docente.
Art. 5
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui
all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti
della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la
formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge
nelle università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso
è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto
1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli
accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della
medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente
disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con
uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei
corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o interuniversitari,
finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a)
del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono
individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite
in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di
approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività
didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in
condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stage all'estero;
c) l'accesso
ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è
subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati
per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b)
e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati,
verificata dagli atenei;
d) l'esame
finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla
lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti
individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca;
e)
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale
docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di
appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di
tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a),
le università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono
nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di
apposite strutture di ateneo o d'interateneo per la formazione degli
insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i
rapporti con le istituzioni scolastiche;
f)
le strutture didattiche di ateneo o d'interateneo di cui alla
lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la
formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
g)
le strutture di cui alla lettera e) curano anche la
formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni
di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2. Con i decreti di cui
all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta
negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e
coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente
agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai
predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti, i princìpi e
criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Per coloro che,
sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso
del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999,
e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di
educazione fisica (ISEF) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto
superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o
Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso
alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole
medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai
fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per
consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di
specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di
corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione primaria
di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per
il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività
di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e
dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle
autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di
specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano
superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a
conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a
norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal
relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita
all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e
nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei
titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da
attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I concorsi hanno
funzione abilitante.» sono soppresse.
Art. 6
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme
di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 7
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più
regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della
Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla
individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per
la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di
apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota
nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità
interni nell'organizzazione delle discipline;
b) alla
determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla
definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito
dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai
percorsi scolastici.
2. Le norme
regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome, di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
3. Il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta ogni tre anni
al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di
formazione professionale.
4. Per gli anni
scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono iscriversi, secondo
criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con
la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni,
secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti
posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della
scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età
entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate,
fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
Per l'anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della
scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i
bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio
2004.
5. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4
del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e
alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731
migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004
e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca provvede a modulare le anticipazioni,
anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di spesa.
6. All'attuazione del
piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede,
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti
da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto
previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Ciascuno dei decreti
legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione
tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
7-bis. I decreti
legislativi di cui al precedente comma la cui attuazione determini nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente
all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
7-ter. Il parere
di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario.
8. Con periodicità
annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed
il Ministero dell'economia e delle finanze procedono alla verifica delle
occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione della
riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente in bilancio per lo
stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai
sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
9. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
10. La legge 10
febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
11. La legge 20 gennaio
1999, n. 9, è abrogata.
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