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UFFICIO LEGISLATIVO
Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e di formazione professionale
Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona
umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e
dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel
quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il
principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi
sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad emanare entro 24
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
delle competenze costituzionali delle regioni e dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo 4, i
decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle competenti
Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica da
rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone,
entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge medesima, un piano
programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all’approvazione
del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a sostegno:
- della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la
loro attuazione e con lo sviluppo dell’autonomia;
- dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
scolastico;
- dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della
alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
- della valorizzazione professionale del personale docente;
- delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
- del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
- della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (A.T.A.);
- degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e
per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e
formazione;
- degli interventi per lo sviluppo della istruzione e formazione
tecnica superiore e per l’educazione degli adulti;
- degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica.
4. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5 possono essere adottate,
con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse
procedure, entro 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di
istruzione e di formazione, con l’osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
- è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono
assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli
culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso
conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le
attitudini e le scelte personali, adeguate all’inserimento nella
vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle dimensioni
locali, nazionale ed europea;
- sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della
coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla
comunità nazionale ed alla civiltà europea;
- è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione,
per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica
entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si
realizza nel sistema di istruzione e di formazione, secondo livelli
essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma
dell'articolo 117, secondo comma lettera m) della Costituzione e
mediante i regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 23
agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e garantendo
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della
legge 5 febbraio, n. 104 e successive modificazioni. La fruizione
dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere
legislativamente sanzionato;
- il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella
scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola
primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo
che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e
della formazione professionale;
- la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre
all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e
sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di
relazione, autonomia, creatività, apprendimento, ed assicurare
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto
dell'orientamento educativo dei genitori, essa contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola
primaria. E’ assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e
la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola
dell’infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono
i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove
professionalità e modalità organizzative;
-
il primo ciclo di istruzione è costituito dalla
scuola primaria, della durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di
primo grado della durata di 3 anni. Ferma restando la specificità di
ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno,
teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi
didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in
un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il
percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il
secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con
la scuola dell’infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla
scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i 6
anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e
i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell’anno scolastico di
riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità
individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far
acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle
prime sistemazioni logico critiche, di fare apprendere i mezzi
espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua
dell’Unione Europea oltre alla lingua italiana, e l’alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche, di valorizzare le capacità relazionali
e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi
fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo
grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla
crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle
attitudini alla interazione sociale, organizza ed accresce le
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale
e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà
contemporanea, è caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
dell’allievo, cura la dimensione sistematica delle discipline,
sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta
corrispondenti alle proprie attitudini e vocazioni, strumenti adeguati
alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione,
introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea e cura
l’approfondimento nelle tecnologie informatiche; il primo ciclo di
istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere
anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva
scelta di istruzione e di formazione, ed il cui superamento
costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema
dell’istruzione e della formazione professionale;
-
il secondo ciclo, finalizzato alla crescita
educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato
a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della
responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene curato lo
sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle tecnologie
informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito dal sistema
dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione
professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi
e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o
attraverso l’apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei
artistico, classico, economico, linguistico, musicale, scientifico,
tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e
tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l’attività
didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che
prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì
l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti
il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i
licei si concludono con un esame di Stato, il cui superamento
rappresenta titolo necessario per l’accesso all’università e
all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà accesso
all’istruzione e formazione tecnica superiore;
-
ferma restando la competenza regionale in materia
di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale realizzano profili
educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e
qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di
prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di
tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti
titoli e delle qualifiche nell’Unione Europea, sono definite con il
regolamento di cui all’articolo 6; comma 1, lett. c), i titoli e le
qualifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione e
formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144; i titoli e le
qualifiche conseguite al termine dei percorsi del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale di durata almeno
quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche
ai fini degli accessi all’università e all’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso
annuale, realizzato d’intesa con le università, e ferma restando la
possibilità di sostenere l’esame di Stato anche senza tale
frequenza come privatista;
-
è aperta e assistita la possibilità di cambiare
indirizzo all’interno del sistema dei licei, nonché di passare dal
sistema dei licei al sistema dell’istruzione e della formazione
professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche,
finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova
scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo
comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere
fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g)
e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative
e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di
inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive,
professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche
certificazioni di competenza, rilasciate dalle istituzioni scolastiche
e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, d’intesa
rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con
riferimento all’ultimo anno del percorso di studi, specifiche
modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle abilità
richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari, dell’alta
formazione, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica
superiore;
-
i piani di studio contengono un nucleo
fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura,
le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una quota,
riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico
delle stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art. 3
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di
istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali
sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e
degli apprendimenti degli allievi, con l’osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
- la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli allievi del sistema educativo di istruzione e di
formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite,
sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione
frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei
periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
-
ai fini del progressivo miglioramento della qualità
del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto Nazionale per
la Valutazione del Sistema di Istruzione effettua verifiche periodiche
e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla
qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono
rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto;
-
l’esame di Stato conclusivo dei cicli di
istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi
nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni
d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto Nazionale
per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base degli
obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle
discipline di insegnamento dell’ultimo anno.
Art. 4
(Alternanza scuola lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti
che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di
realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come
modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e
valutata dall’istituzione scolastica e formativa in collaborazione con
le imprese, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, si
provvede con apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle
attività produttive, entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1,
comma 2, sentite le associazioni comparativamente rappresentative dei
datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base
di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di
rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del
terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;
- fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi
di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese e
l’assistenza tutoriale;
- indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo del
tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo
studente.
Art, 5
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme sulla
formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo
ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
- la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti i
docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea
specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’articolo
1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione degli
accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell’articolo 3
della medesima legge, sulla base dei posti effettivamente disponibili
in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche;
- con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma
95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle
disposizioni di cui agli articoli 10 comma 2, e 6 comma 4 del decreto
ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, sono individuate le classi dei
corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati alla formazione degli insegnanti di cui
alla lettera a). I decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di
handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage
all’estero;
- l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli
insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari,
individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui
alla lettera b) e all’adeguatezza della personale preparazione dei
candidati, verificata dagli Atenei;
- l’esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di
cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti
individuati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
- coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla
lettera a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici del personale
docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di
appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di
tirocinio. A tal fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera
a), le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo
l’istituzione e l’organizzazione di un’apposita struttura di
ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla
base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
- le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in
servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di
supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
Art. 6
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117
sesto comma della Costituzione e dell’articolo 17 comma 2 della legge 23
agosto 1988 n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281 e le Commissioni parlamentari
competenti, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
si provvede:
- alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio
scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi
specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività
costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai
limiti di flessibilità interni nell’organizzazione delle
discipline,
- alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti
scolastici;
- alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la
spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti
all’esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai
percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo
di istruzione e di formazione professionale.
3. Dall'anno scolastico 2002/2003 possono iscriversi al primo anno
della scuola dell’infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età entro
il 28 febbraio 2003. Analogamente possono iscriversi al primo anno della
scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età
entro il 28 febbraio 2003. Le ulteriori anticipazioni, fino alla data del
30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), sono
previste dai decreti legislativi di cui all’articolo 1, sulla base delle
risultanze emerse dall’applicazione della presente legge.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione
dell’articolo 2, comma 1, lettera f) e dal comma 3 del presente
articolo, valutati in 12.731 migliaia di euro per l’anno 2002, 45.829
migliaia di euro per l’anno 2003 e in 66.198 migliaia di euro a
decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
5. All’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma
3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria,
in coerenza con quanto previsto dal documento di programmazione economica
e finanziaria.
6. I decreti legislativi attuativi della presente legge, che comportano
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, hanno attuazione
coerentemente con i finanziamenti disposti a norma del comma 5.
7. Con periodicità annuale il Ministero dell’Istruzione,
dell’università e della ricerca ed il Ministero dell’economia e delle
finanze procedono alla verifica degli oneri effettivamente sostenuti, in
relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme
stanziate annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali
maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.
9. La legge 10 febbraio 2000, n. 30 è abrogata
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