|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
ACCORDO di RETE |
|
LA STORIA
|
Art.1 Con il presente accordo di rete tra istituzioni scolastiche autonome della provincia di Rieti,disciplinato ai sensi dell’art.7 del D.P.R. n° 275/99 viene costituita la rete di scuole per il raggiungimento di finalità condivise e per realizzare ampliamenti dell'offerta formativa. Ciascuna scuola
partecipante all'accordo conserva le proprie attribuzioni e si impegna ad
esercitarle secondo quanto previsto dall'accordo stesso. La rete ha sede presso l’istituzione scolastica individuata dall’Assemblea per ospitare le attrezzature tecniche. Art. 2 – Finalità La rete si propone di conseguire le seguenti finalità:
Ø migliorare l’efficacia dei processi di insegnamento - apprendimento e l’organizzazione della didattica; Ø migliorare la professionalità degli insegnanti nell’uso delle nuove tecnologie; Ø promuovere negli studenti la padronanza degli strumenti multimediali e telematici;
Art. 3 – Attività da svolgere Premesso che la filosofia della cultura di rete nella scuola dell’autonomia costituisce il tessuto connettivo del piano dell’offerta formativa di ciascuna scuola, gli istituti aderenti alla rete si impegnano a: ¨ Diffondere in ogni istituzione scolastica l’innovazione didattica fondata sulle esperienze di rete; ¨ Favorire la circolazione delle informazioni, materiali ed esperienze attraverso il sito Web comune creato all’indirizzo http://www.rietiscuola.net ; ¨ Rendere disponibili, pur rispettandone la proprietà, i materiali elaborati dalle singole scuole per costituire e implementare una banca dati comune; ¨ Coinvolgere le famiglie nella esperienze di rete e richiederne la collaborazione; ¨ Istituire un gruppo di referenti delle diverse aree progettuali che interagiscano tra loro; ¨ Promuovere riunioni tra i referenti delle aree progettuali per concertare metodi e programmi comuni di lavoro e di verifica; ¨ Condividere le risorse umane delle diverse scuole consorziate; ¨ Condividere esperti comuni esterni alla rete per le attività del progetto; ¨ Condividere fondi e risorse tutte le volte che se ne ravvisi la necessità. Art. 4 – Organi della rete Sono organi della rete : - l’Assemblea delle scuole associate, costituita dai Dirigenti Scolastici delle stesse o da un rappresentante da loro delegato - il Comitato di gestione formato da 5 Dirigenti Scolastici designati dall’Assemblea. - il Gruppo di lavoro, coordinato dal Docente utilizzato per il progetto, composto da tre docenti per ogni ordine di scuola ( fino ad un massimo di 12 docenti ) rappresentativi del territorio provinciale. Art. 5 - Compiti dell’ Assemblea Il potere di indirizzo, l’attività istruttoria e l’approvazione dei singoli punti riguardanti le materie di cui al precedente art. 3 competono e sono definiti in seno alla Assemblea delle scuole associate. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di gestione almeno una volta all’anno. All’Assemblea potranno assistere i Direttori dei Servizi Generali Amministrativi ed, altresì, i docenti referenti per la multimedialità delle istituzioni scolastiche della rete. L’Assemblea può articolarsi in gruppi di lavoro settoriali per l’esame dei problemi relativi ai diversi segmenti scolastici o a specifici progetti, con la presenza dei docenti referenti delle singole scuole. Art. 6 - Compiti del Comitato di gestione Il Comitato di Gestione è presieduto da un suo componente eletto a maggioranza nel corso della prima riunione valida. La rappresentanza è rinnovata, esplicitamente o tacitamente, all’inizio di ogni anno scolastico. Parimenti, è di un anno la durata della carica del Presidente. Il DSGA dell’istituto sede della rete partecipa al Comitato di gestione con compiti di verbalizzazione; Il Comitato di Gestione attua la linea di indirizzo indicate dall’Assemblea nei limiti della disponibilità finanziaria. Il Comitato di Gestione si riunisce periodicamente nell’arco dell’anno scolastico per esercitare attività di programmazione, controllo e consuntivo delle attività. Della programmazione e del consuntivo delle attività intraprese relaziona alle istituzioni scolastiche associate in occasione della convocazione dell’Assemblea. Art. 7 - Compiti del Gruppo di lavoro Il Gruppo di lavoro è composto da docenti individuati nell’ambito delle scuole associate e nominati dal Comitato di gestione. I suoi compiti sono: q fornire consulenza alle scuole della Rete tramite incontri, invio di materiali, contatti telefonici, sito web, attività di formazione; q gestire la comunicazione interna attraverso la posta elettronica e il sito web; q raccogliere ed elaborare i dati e materiali delle scuole della Rete; q promuovere e coordinare l’attività della Rete con iniziative o soggetti esterni; q organizzare (gestione logistica, raccolta iscrizioni, predisposizione dei materiali preparatori e di sintesi, ecc.) i momenti di incontro collettivi. Art. 8 – Finanziamento della rete L’attività svolta dalla rete viene finanziata con i fondi messi a disposizione dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, da Enti o Privati. In caso di indisponibilità di fondi il finanziamento viene assicurato da contributi versati volontariamente dalle scuole associate. L’Istituzione scolastica presso la quale la rete ha sede cura la gestione economica ed ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Comitato di gestione. Il Dirigente scolastico dell’Istituto in cui ha sede la rete, firma gli atti formali di amministrazione e gli atti formali di nomina. Art. 9 – Utilizzazione di personale Per garantire il funzionamento della rete viene prevista l’utilizzazione di una unità di personale in possesso di specifiche esperienze e competenze di compiti organizzativi, di raccordo interistituzionale e di gestione del laboratorio, come previsto dall’art.7,comma 7, del D.P.R. 275/99. Le scuole aderenti si impegnano a partecipare al gruppo di lavoro con docenti esperti che verranno compensati forfetariamente con i fondi a disposizione della rete oppure, in mancanza di questi, con il fondo dell’istituzione scolastica a cui appartengono e che li ha designati. Art. 10 - Durata dell’accordo Il presente accordo ha durata annuale e si rinnova tacitamente, a meno che non ne venga data disdetta da parte delle scuole aderenti entro due mesi dall’inizio dell’anno scolastico.
Art.
11
- Valutazione annuale
Tali indicatori saranno rilevati attraverso il monitoraggio in di tutte le attività previste dal progetto secondo le modalità che il Gruppo di lavoro stabilirà, in modo da poter verificare la coerenza tra gli obiettivi individuati e le situazioni formative proposte e valutare le procedure per evidenziare punti di forza e debolezza degli interventi ed acquisire elementi utili alla loro riprogettazione.
|