- Alle elezioni partecipano tutti gli studenti dell'istituto,
indipendentemente dall'età
- Sono ammessi al voto gli alunni frequentanti l'ultimo anno
della scuola media che si recheranno a votare presso l'istituto
secondario superiore presso il quale sono iscritti
- Sono ammessi al voto anche gli studenti delle scuole primarie
e secondarie, pareggiate e legalmente riconosciute, le quali
definiranno tempestivamente e con adeguata pubblicità le
procedure elettorali
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- L'elezione dei rappresentanti di ciascun istituto nelle
consulte provinciali è stata anticipata e dovrà essere
effettuata entro il 31 maggio di ogni anno
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- La procedura elettorale sarà quella semplificata prevista
dagli artt. 21 e 22 dell'O.M. 215/91 sulle elezioni dei
componenti dei consigli di istituto, e in particolare:
- La data delle elezioni e le relative modalità, la
costituzione del seggio e gli orari di apertura e chiusura
vengono fissati dal consiglio d'istituto e comunque in un giorno
feriale non oltre il 31.5.2001
- La commissione elettorale forma gli elenchi degli elettori
entro il 25° giorno
- antecedente la data per cui sono convocate le assemblee di
classe per le votazioni.
- Le liste dei candidati devo essere presentate, da uno dei
presentatori, alla commissione elettorale d'istituto dal 20° al
15° giorno antecedente la data delle elezioni;
- Il numero dei presentatori di una lista è così determinato:
| da 21 a 200 |
1/10 del n° totale degli elettori |
| maggiore di 200 |
almeno 20 |
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- I candidati devono sottoscrivere una dichiarazione di
accettazione con firma autenticata dal capo di istituto o da un
suo delegato, da allegare alla lista
- Il dirigente scolastico nomina i componenti dei seggi
elettorali, uno per ciascuna classe, scelti tra docenti e
studenti iscritti nell'istituto
- Ogni studente può esprimere 1 solo voto di preferenza pena la
nullità della scheda
- La votazione si svolge nel giorno e nell'orario fissato;
l'apertura del seggio deve avvenire in orario non coincidente
con quello delle lezioni e deve consentire l'affluenza degli
elettori iscritti alle scuole medie ubicate nel medesimo comune
- E' ammessa la votazione per corrispondenza per gli alunni
dell'ultimo anno di scuola media frequentanti in un comune
diverso da quello dell'istituto superiore nel quale si sono
iscritti.
L'alunno di scuola media vota presso un seggio costituito nel
proprio istituto e le schede, precedentemente vidimate e
sigillate vengono riposte in appositi plichi spediti
immediatamente e con il mezzo più veloce, ai vari istituti
interessati. Nel caso nessun elettore di un istituto abbia
votato, dovrà essere trasmessa un'apposita comunicazione
- Al termine delle operazioni di voto il presidente del seggio
consegna alla commissione elettorale d'istituto il verbale e
l'urna contente le schede votanti
- La suddetta commissione procede alla riassunzione dei voti di
lista e di preferenza e proclama quindi gli eletti
- In caso di parità di voti di preferenza all'interno della
stessa lista viene proclamato eletto il candidato secondo
l'ordine di collocazione
- Nel caso riteneste si siano verificate irregolarità, i
rappresentanti di lista e i singoli candidati possono presentare
ricorso alla commissione elettorale d'istituto entro 5 giorni
dalla data di affissione degli elenchi relativi alla
proclamazione degli eletti
- I nominativi degli studenti eletti dovranno essere
immediatamente comunicati agli uffici competenti per il
territorio
- Ogni istituzione scolastica non potrà comunque eleggere che
due rappresentanti
Per stampare il modello
della scheda elettorale clicca
sotto
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