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Legge
Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell'Istruzione
Art. 1
Sistema educativo di istruzione e di formazione
1. Il sistema
educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla
valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età
evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi
sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere
elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le
competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte
personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.
2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola
dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di
base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola
secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le
modalità previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 17 maggio
1999 n.144.
3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno
di età.
4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del
diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui
all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta
nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione
dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di
istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni
scolastiche.
Art. 2
Scuola dell'infanzia
1. La scuola
dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo
affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa
tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia,
creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva
eguaglianza delle opportunità educative nel rispetto dell'orientamento
educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e
delle bambine.
2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui
al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra
i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.
3. La scuola dell'infanzia nella sua autonomia e unitarietà didattica e
pedagogica realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei
servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.
Art. 3
Scuola di base
1. La scuola di
base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso
educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze di sviluppo degli
alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla
scuola secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo
mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole
discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione
e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;
c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio
e nel tempo;
d) educazione ai princìpi fondamentali della convivenza civile;
e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a
consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali
successive.
3. Le
articolazioni interne dalla scuola di base sono definite a norma del
regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999
n.275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve
emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva
scelta dell'area e dell'indirizzo.
continua
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