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Legge
Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell'Istruzione
Art. 4
Scuola secondaria
1. La scuola secondaria ha la durata di cinque
anni e si articola nelle aree : aree classico-umanistica, scientifica,
tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di
consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le competenze
acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le
vocazioni degli studenti, di arricchire la formazione culturale, umana e
civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di
responsabilità e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate
all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria
ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro.
Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione
del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione
secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di
"licei".
3. Nei primi due anni, fatte salve la caratterizzazione specifica
dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo
curricolo, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro
anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite
iniziative didattiche e finalizzate all'acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta.
4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei
piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate
attività complementari e iniziative formative per collegare gli
apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali,
produttive e professionali. Tali attività si attuano anche in convenzione
con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati
dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della
pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3
dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso
didattico svolto e le competenze acquisite.
6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stages possono essere
realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento
nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno
inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.
7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria,
annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può
essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o
nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza
positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione
di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema
dell'istruzione.
8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di
Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la
denominazione dell'area e dell'indirizzo.
Art. 5
Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e
formazione continua
1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è
disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle
disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui
alla legge 24 giugno 1997, n.196.
continua
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