Ordinanza Ministeriale 29 marzo
2001, n. 59
Prot. n. 9789/DM
Calendario scolastico nazionale per l'anno
2001/2002
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, concernente il
regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
Visto il D.M. 26 giugno 2000, n. 234, concernente il regolamento
in materia di curricoli nell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
Vista l'O.M. n. 48 del 19/2/1999 relativa all'indizione
eccezionale, in corso d'anno, di sessioni speciali di esami di
licenza di scuola media, di qualifica professionale e di licenza di
maestro d'arte per sovvenire alle esigenze di riconversione
professionale dei lavoratori specie se in mobilità;
Vista l'O.M. n. 455 del 29 luglio 1997 relativa all'educazione in
età adulta;
Vista la legge 10 febbraio 2000, n. 30, concernente il riordino
dei cicli dell'istruzione;
Visto il D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000, concernente il
regolamento recante norme in materia di obbligo di frequenza di
attività formative fino al diciottesimo anno di età;
Visto il D.P.R. n. 347 del 6 novembre 2000, concernente il
regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della
Pubblica Istruzione;
Udito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
espresso nell'adunanza del 1° marzo 2001 e ritenuto sostanzialmente
di accoglierlo, ferma restando, in relazione ai contenuti del
medesimo circa il termine delle attività educative nelle scuole
dell'infanzia, la necessità di assecondare le esigenze delle
famiglie quanto alla prosecuzione delle attività in questione sino
al 30 giugno;
Considerato, in relazione al disposto dell'art. 74 del D.L.vo n.
297 del 1994 e dell'art. 5 del D.P.R. n. 275 dell'8/3/1999, di dover
determinare il calendario scolastico nazionale per l'anno 2001/2002;
ORDINA
Art. 1
1. I direttori degli Uffici scolastici regionali, sentiti le
regioni ed i consigli scolastici provinciali, determinano, entro il
31 maggio 2001, la data di inizio delle lezioni, che può essere
diversificata per grado e ordine di scuola, ed il calendario
relativo al loro svolgimento anche con riferimento a quanto previsto
dai successivi commi.
2. Per un'opportuna conoscenza delle esigenze locali, i direttori
dei predetti Uffici organizzano apposite riunioni con i responsabili
degli Uffici scolastici periferici.
3. I consigli di circolo e d'istituto, in relazione alle esigenze
derivanti dal Piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri
di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che
possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni stabilita
dai direttori degli Uffici scolastici regionali nonché la
sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative o
didattiche, prevedendo, ai fini della compensazione delle attività
non effettuate, modalità e tempi di recupero, in altri periodi
dell'anno stesso, delle attività educative o dalle ore di lezione
non svolte. In tale contesto è bene che i consigli di circolo e di
istituto tengano conto di eventuali non prevedibili eventi che
possono comportare la sospensione del servizio scolastico.
4. Tali adattamenti vanno stabiliti nel rispetto del disposto
dell'art. 74, 3° comma, del D.L.vo n. 297 del 1994 relativo allo
svolgimento di almeno 200 giorni di lezione o, in caso di
organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di
quello destinato alle singole discipline ed attività, del disposto
dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 275 del 1999, relativo
all'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni
settimanali ed al rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di
ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie,
nonché, nell'una e nell'altra ipotesi, delle disposizioni contenute
nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola.
Art. 2
1. I collegi dei docenti, cui compete di individuare, nel
rispetto della normativa nazionale, le modalità e i criteri di
valutazione degli alunni, deliberano, ai fini della scansione
periodica della valutazione degli stessi, sulla suddivisione del
periodo delle lezioni, considerando, in tale contesto, ove ritenuto
coerente con l'azione educativa, anche la possibilità di seguire le
ipotesi di scansione previste dall'art. 74, comma 4, del D.L.vo n.
297 del 1994.
2. La deliberazione deve essere sorretta da adeguata motivazione
con speciale riguardo all'esigenza di assicurare la realizzazione di
iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento
scolastico e professionale, in coordinamento con quelle
eventualmente assunte dagli enti locali in materia di interventi
integrati a norma dell'art. 139, comma 2, lett. b), del D.L.vo 31
marzo 1998, n. 112.
3. Detta deliberazione dovrà prevedere, altresì, momenti
periodici e ravvicinati di conoscenza della preparazione degli
alunni, anche al fine di una migliore, complessiva organizzazione
degli interventi volti a qualificare e diversificare l'offerta
formativa, in particolare per colmare situazioni di carenze, nonché
adeguate forme e modalità di comunicazione periodica alle famiglie
dei livelli di apprendimento e di competenze degli alunni e delle
date di svolgimento dei consigli delle singole classi.
4. E' stabilito direttamente dai capi d'istituto, sentito il
collegio dei docenti, il calendario degli scrutini e delle
valutazioni periodiche e finali degli alunni, nonché, ferma
restando l'unicità delle relative sessioni per l'anno scolastico,
degli esami, esclusi quelli di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore.
5. Le prove di esame conclusive dei corsi per l'educazione degli
adulti istituiti ai sensi dell'O.M. n. 455 del 29 luglio 1997, in
relazione a progetti finalizzati, vengono svolte al termine delle
attività anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi
ordinari.
Art. 3
1. Le attività educative nella scuola dell'infanzia e le attività
didattiche, comprensive degli scrutini e degli esami nella scuola di
base, ivi comprese le classi di scuola elementare e media
funzionanti secondo il preesistente ordinamento e nella scuola
secondaria superiore hanno termine il 30 giugno 2002.
2. Nella scuola di base, ivi comprese le classi di scuola
elementare e media funzionanti secondo il preesistente ordinamento e
nella scuola secondaria superiore le lezioni hanno termine l'8
giugno 2002.
3. Relativamente alla scuola dell'infanzia, nel periodo
successivo all'8 giugno e sino al 30 giugno, termine ordinario delle
attività educative, può essere previsto che, nell'ambito delle
complessive attività individuate nel Piano dell'offerta formativa,
funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al
numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze
rappresentate dalle famiglie.
4. In data successiva al 30 giugno 2002 hanno termine le attività
nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore.
Le attività medesime possono aver termine oltre la predetta data:
- nelle classi degli istituti tecnici e professionali dove si
attuano, d'intesa con le regioni territorialmente competenti,
progetti finalizzati al rientro degli adulti nel Sistema
formativo;
- nelle classi degli istituti professionali che svolgono attività
programmate nell'ambito dell'area di professionalizzazione;
- nelle classi degli istituti professionali che svolgono
percorsi formativi, a carattere modulare, destinati agli adulti;
- nel caso di specifici progetti finalizzati all'educazione
permanente degli adulti secondo quanto previsto dall'art. 7,
comma 2, della citata O.M. n. 455/1997 o delle attività a
carattere modulare, organizzate dai Centri territoriali
istituiti a norma dell'O.M. medesima;
- nel caso di realizzazione di progetti pilota di percorsi
formativi integrati tra istruzione e formazione professionale ai
sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000.
Art. 4
1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore hanno inizio, per l'intero
territorio nazionale, con la prima prova scritta, il 19 giugno 2002.
Art. 5
1. In via eccezionale, il Ministro della Pubblica Istruzione può
autorizzare i responsabili degli Uffici scolastici periferici ad
indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di
esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di
licenza di maestro d'arte, con riguardo all'esigenza di
riconversione professionale dei lavoratori specie se in mobilità.
2. L'autorizzazione è concessa sulla base di richieste,
provenienti dalle pubbliche istituzioni o dal mondo del lavoro,
debitamente motivate quanto all'urgenza della riconversione dei
lavoratori in rapporto all'offerta del lavoro.
3. I responsabili degli Uffici scolastici periferici, sulla base
dell'autorizzazione ricevuta, individuano, in ambito provinciale, la
sede presso cui far effettuare il tipo di esami necessario e danno
incarico al capo dell'istituzione scolastica prescelta di
promuovere, nel rispetto delle norme in vigore, gli adempimenti
finalizzati allo scopo.
4. Per lo svolgimento delle sessioni di esami di cui trattasi
trovano applicazione le disposizioni delle annuali ordinanze
ministeriali sugli scrutini ed esami nelle scuole statali e non
statali.
Art. 6
1. Il calendario delle festività, in conformità alle
disposizioni vigenti, è determinato come segue:
- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre;
- il 1° gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania;
- il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, festa del Lavoro;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono.
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